Fine stato di emergenza
Dal 31 marzo termina la stato di emergenza ma rimane obbligatorio l’uso della mascherina fino al 30 aprile al chiuso e green pass (“base”, vaccinazione, guarigione o tampone oppure “rafforzato”, terza dose di vaccinazione) per molte attività.
Mascherine ancora obbligatorie nelle scuole fino al termine dell’anno scolastico e fino al 30 aprile in tutti i luoghi al chiuso.
Per bar e ristoranti permane l’obbligo del green pass fino al 30 aprile al chiuso, mentre dal primo aprile per consumare all’aperto non serve più la certificazione verde. Stessa cosa per feste e ricevimenti, al chiuso serve il green pass.
Per cinema e teatri dal 1° al 30 aprile al chiuso obbligatorio green pass rafforzato e mascherina Ffp2, all’aperto solo green pass base e mascherina Ffp2.
Per i mezzi di trasporto non locali mascherina Ffp2 e green pass base mentre per mezzi locali solo obbligo mascherina senza green pass.
Per entrare nelle banche, musei, centri commerciali e uffici pubblici dal 1° aprile non sussiste più l’obbligo di esibire il green pass base (vaccinazione, guarigione o tampone), ma per tutto il mese di aprile sarà necessario indossare la mascherina chirurgica.
L’attività all’aperto rimane libera, mentre per svolgere attività sportiva al chiuso (palestre, piscine), fino al 30 aprile si dovrà esibire il green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione).
Per gli eventi sportivi all’aperto è sufficiente il green pass base, mentre per assistere a quelli al chiuso è necessario il super green pass, in entrambi i casi occorre indossare la mascherina Ffp2.
Per gli Over 50 fino al 15 giugno permane l’obbligo vaccinale, pena la sanzione di 100 euro. Tuttavia, dal 25 marzo gli over 50 non vaccinati possono accedere al luogo di lavoro col green pass base (tampone negativo valido 48 ore), senza incorrere nella sospensione dal lavoro e dallo stipendio.
Lo smart working proseguirà fino al 30 giugno.
Per chi fosse stato a contatto con qualche positivo si applica l’autosorveglianza, con obbligo di indossare per 10 giorni la mascherina Ffp2, e sottoposizione a tampone solo in caso di sintomi. Tale regola vale sia per i vaccinati che per i non vaccinati.
Per i positivi al covid: 7 giorni di isolamento per i vaccinati mentre per chi non ha il tampone i giorni di isolamento sono 10.
Nelle scuole con almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Per i docenti fino al 15 giugno permane l’obbligo vaccinale, pena la sanzione di 100 euro.
Mentre per i non vaccinati dal 1° aprile il Dirigente Scolastico non potrà impedirgli di rientrare a scuola, muniti di green pass base (tampone negativo), ma permane il divieto di operare a contatto con gli alunni.
Pertanto, dovranno essere assegnati ad attività di supporto all’istituzione scolastica, sempre con green pass base.
Per il personale sanitario invece fino al 31 dicembre rimane l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.